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	<title>LFDE il BLOG della &#38;Co Srl</title>
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	<description>Consulenze di direzione Organizzazione aziendale</description>
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		<title>Cos&#8217;è un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro? Quali sono i vantaggi?</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/cose-un-sistema-di-gestione-della-sicurezza-sul-lavoro-quali-sono-i-vantaggi/</link>
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		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[231]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. I vantaggi nel perseguire &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/cose-un-sistema-di-gestione-della-sicurezza-sul-lavoro-quali-sono-i-vantaggi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.</p>
<p>I vantaggi nel perseguire un SGSL sono:</p>
<ul>
<li>il continuo miglioramento dell&#8217;efficienza aziendale;</li>
<li>il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie;</li>
<li>i possibili incentivi che lo Stato rende accessibili alle aziende che operano in questa direzione.</li>
</ul>
<p>Sono sempre più numerose le aziende che decidono di adottare un SGSL.<br />
L&#8217;INAIL ha pubblicato un&#8217;utile Guida con le linee di indirizzo per supportare le micro e piccole imprese nell&#8217;implementazione di un sistema di gestione adatto a loro (<a title="Linee Guida INAIL" href="http://www.lfde.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Guida_SGSL_Inail.pdf" target="_blank">Guida_SGSL_Inail</a>)<br />
La Guida prevede un completo elenco di modelli pronti all&#8217;uso e tratta i seguenti aspetti:</p>
<ul>
<li><strong>Ruoli e responsabilità</strong>;</li>
<li><strong>Politica per la salute e la sicurezza sul lavoro</strong>: a cosa serve? Quali sono i contenuti e gli obiettivi?</li>
<li><strong>Pianificazione</strong>: documentazione, valutazione dei rischi, gestione e programmazione;</li>
<li><strong>Attuazione</strong>: competenza, formazione, comunicazione, procedure, manutenzione, sorveglianza sanitaria, DPI, gestione delle emergenze;</li>
<li><strong>Verifica</strong>: sorveglianza e monitoraggio, audit interni, infortuni, non conformità, azioni correttive ed azioni preventive;</li>
<li><strong>Riesame del sistema</strong>.</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Il testo aggiornato del D.Lgs.231-2011 agg. ottobre 2011 e dei reati di presupposto</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/il-testo-aggiornato-del-d-lgs-231-2011-agg-ottobre-2011-e-dei-reati-di-presupposto/</link>
		<comments>http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/il-testo-aggiornato-del-d-lgs-231-2011-agg-ottobre-2011-e-dei-reati-di-presupposto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfde.net/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Per comodità di reperimento delle informazioni tramite questo post si ha accesso direttaemnte al testo del D.Lgs 231/01 aggiornato ad ottobre 2011 e all&#8217;elenco dei reati di presupposto previsti dalla normativa Di seguito il testo del D.Lgs. n. 231/2001 aggiornato &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/il-testo-aggiornato-del-d-lgs-231-2011-agg-ottobre-2011-e-dei-reati-di-presupposto/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="rtfield">Per comodità di reperimento delle informazioni tramite questo post si ha accesso direttaemnte al testo del D.Lgs 231/01 aggiornato ad ottobre 2011 e all&#8217;elenco dei reati di presupposto previsti dalla normativa</p>
<p>Di seguito il testo del D.Lgs. n. 231/2001 aggiornato al mese di ottobre 2011 con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali. Si sottolinea che il presente testo è stato predisposto a cura dell&#8217;Area Affari Legislativi di Confindustria al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge aggiornate e non ha, quindi, carattere ufficiale ed è scaricabile direttamente dal sito della Confindustria</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">All. </span><a title="D.Lgs. n. 231-2011 agg. ottobre 2011.PDF" href="http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/a152fef9b1696da1c1256c2f00378650/$FILE/D.Lgs.%20n.%20231-2011%20agg.%20ottobre%202011.PDF"><img src="http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/a152fef9b1696da1c1256c2f00378650/Body/0.568?OpenElement&amp;FieldElemFormat=gif" alt="D.Lgs. n. 231-2011 agg. ottobre 2011.PDF" width="210" height="47" border="0" /></a></p>
<p>Di seguito, l&#8217;elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, aggiornato alle fattispecie di recente introduzione in materia di reati ambientali (Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;">All. </span><a title="Elenco reati presupposto 231.PDF" href="http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/dafe1a87527b2dc8c12574f2004fd262/$FILE/Elenco%20reati%20presupposto%20231.PDF"><img src="http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/dafe1a87527b2dc8c12574f2004fd262/Body/0.4FC?OpenElement&amp;FieldElemFormat=gif" alt="Elenco reati presupposto 231.PDF" width="170" height="47" border="0" /></a></p>
<div id="rifpage"></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Le modifiche alla 231 ovvero LA RESPONSABILITA&#8217; AMBIENTALE DELLE IMPRESE</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/le-modifiche-alla-231-ovvero-la-responsabilita-ambientale-delle-imprese/</link>
		<comments>http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/le-modifiche-alla-231-ovvero-la-responsabilita-ambientale-delle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[231]]></category>
		<category><![CDATA[Sistri]]></category>

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		<description><![CDATA[ 231: La responsabilità amministrativa estesa ai reati ambientali Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 121/2011 che recepisce quanto previsto dalle direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all&#8217;obbligo imposto dall&#8217;Unione europea di incriminare comportamenti fortemente &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2012/02/le-modifiche-alla-231-ovvero-la-responsabilita-ambientale-delle-imprese/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> <strong>231: La responsabilità amministrativa estesa ai reati ambientali</strong></h2>
<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 121/2011 che recepisce quanto previsto dalle direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all&#8217;obbligo imposto dall&#8217;Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l&#8217;ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche (vedi D.Lgs 231/01 ), fino ad ora non prevista per i reati ambientali.</p>
<p>In un periodo di grande attenzione per le conseguenze sull’ambiente dell’attività commerciale e industriale dell’uomo, il decreto allarga a 360 gradi la responsabilità delle imprese, in materia ambientale e prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive (fino a sei mesi) e persino la chiusura definitiva dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari.</p>
<p>Nel d.lgs 231/2001 sono stati inseriti i seguenti reati, provenienti da fonti normative assai eterogenee: il codice penale (art. 727-bis e 733-bis), la Convenzione di Washington, il d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 (misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente ) e il D.lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):</p>
<ul>
<li>L’uccisione, la distruzione, il prelievo o possesso, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o il danneggiamento di un habitat all’interno di un sito protetto</li>
<li>L’esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale senza Autorizzazione Integrata Ambientale</li>
<li>Lo Scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti</li>
<li>Gli illeciti nella gestione dei servizi idrici integrati, commessi dai gestori di tali servizi in materia di trattamento delle acque reflue</li>
<li>Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia</li>
<li>L’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari senza preventiva autorizzazione</li>
<li>L’importazione, l’esportazione, la riesportazione, la vendita e il trasporto, anche per conto terzi, di specie animali e vegetali in via di estinzione o l’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a tali specie</li>
<li>La falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all’importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione</li>
<li>La detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica</li>
<li>La violazione delle norme relative alla produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente</li>
<li>L’Inquinamento doloso e colposo dei mari</li>
<li>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Conseguenze per le aziende che hanno già adottato modelli organizzativi 231.</strong></em></p>
<p>Come previsto dalla norma, i modelli 231 esistenti dovranno essere aggiornati, per includere nuovi protocolli per il controllo delle attività a rischio di reato ambientale. L’aggiornamento, ovviamente, dovrà essere preceduto (data la specificità e complessità della materia), da un fase di analisi del rischio, finalizzata all’individuazione delle attività a rischio. A seconda del livello di rischio (legato soprattutto alla tipologia di processi messi in atto dall’organizzazione), l’azienda potrà decidere di integrare solo il proprio codice etico e il sistema sanzionatorio (includendo il riferimento alla responsabilità di dirigenti e dipendenti in materia di tutela dell’ambiente); oppure (in caso di rischi elevati) integrare la parte speciale, introducendo nuove procedure specifiche per le funzioni aziendali che gestiscono attività che hanno un impatto sull’ambiente.</p>
<p><em><strong>Conseguenze per chi non ha un modello 231</strong></em></p>
<p>L’adozione dei modelli non è obbligatoria per le aziende che gestiscono attività a medio/alto impatto ambientale. Ma, per tali aziende, l’adozione del modello è vivamente consigliata, almeno per 2 motivi:</p>
<ol>
<li>Nel caso di società che gestiscono processi ad alto rischio per l’ambiente, l’adozione di un modello può alleggerire la responsabilità dell’azienda, nel caso di commissione di reati ambientali</li>
<li>Le singole Regioni potrebbero rendere obbligatorio il modello, in un’ottica di prevenzione degli illeciti ambientali, considerata la sensibilità dell’opinione pubblica sui temi della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ecosistema: lo stesso è già accaduto per la “gestione” dei reati contro la Pubblica Amministrazione in Abruzzo, Calabria e Lombardia.</li>
</ol>
<p><em><strong> Industrie e attività a maggiore rischio.</strong></em></p>
<p>Da una prima lettura del decreto, si possono individuare numerosi settori di attività che maggiormente risentiranno dell’ingresso dei reati ambientali nel d.lgs 231/2001. A titolo di esempio, ne citiamo alcuni (ricordando che la responsabilità amministrativa ex art.dlgs 231 non è limitata alle aziende private, ma si estende anche ai consorzi di enti pubblici economici e alle associazioni).</p>
<ul>
<li>Consorzi e società private che gestiscono il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti</li>
<li>Consorzi e società che gestiscono i servizi idrici integrati</li>
<li>Industrie per la produzione di metalli, cemento, vetro, ceramica</li>
<li>Industrie chimiche, cartarie e raffinerie</li>
<li>Imprese edili</li>
<li>Società che commercializzano animali, vegetali o derivati di essi, provenienti dall’estero</li>
<li>Società di logistica, che effettuano il trasporto di animali, vegetali o derivati di essi dall’Italia all’estero</li>
<li>Impianti di grandi dimensioni, per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili, impianti per la concia delle pelli</li>
<li>Macelli di grandi dimensioni</li>
<li>Compagnie di navigazione aerea e marittima</li>
<li>Aziende agricole di medio/grandi dimensioni</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cos&#8217;è la responsabilità ambientale delle imprese.</strong> A partire dal <strong>16 agosto 2011</strong> società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi nel loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti.</p>
<p><strong>Quali norme la prevedono e la richiamano.</strong> La prevedono le norme recate dal <strong>decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121</strong> di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell&#8217;ambiente e 2009/123/Ce sull&#8217;inquinamento da navi, provvedimento che ha riformulato il <strong>Dlgs 231/2001</strong> sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, inserendo tra gli illeciti alle stesse imputabili le condotte &#8220;contra legem&#8221; previste da precise norme ambientali.</p>
<p>Qui di seguito il link alla tabella riportante i reati ambientali<a href="http://www.lfde.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/231-reati-ambientali-tabella.pdf"> 231 reati ambientali</a></p>
<p>Pertanto l’inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, impone all’azienda un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale, per questo la <span style="color: #ff9900;"><em><strong>&amp;Co Sr</strong></em><strong><em>l</em></strong></span> può essere di supporto per l&#8217;analisi dei rischi e per l&#8217;implementazione/aggiornamento del modello organizzativo.</p>
<p>Un’organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e/o Emas risulta avvantaggiata in quanto dovrebbe tenere monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo così la possibilità di incorrere in reati collegati.</p>
<h3><strong>Check Point<br />
</strong></h3>
<p><strong>● 14 novembre 2011: internalizzazione &#8220;Organo di vigilanza&#8221;.</strong> La legge 183/2001 (&#8220;Legge stabilità 2012) prevede (mediante la diretta modifica del Dlgs 231/2001) la possibilità per le società di capitali, a partire dal 1° gennaio 2012, di attribuire al collegio sindacale (e analoghe figure) le funzioni proprie dell&#8217;&#8221;Organo di vigilanza&#8221;.</p>
<p><strong>● 16 agosto 2011: in vigore la responsabilità ambientale delle imprese.</strong> Entra  in vigore il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="643" border="1">
<tbody>
<tr align="center" valign="top" bgcolor="#cccccc">
<td align="center" valign="top" bgcolor="#ff6600"><strong> NORME</strong></td>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#ff6600"><strong>APPROFONDIMENTI</strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td bgcolor="#cccccc" width="50%"><strong>Il Dlgs 231/2001</strong></td>
<td valign="top" bgcolor="#cccccc"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/15168/"><strong>Dlgs 8 giugno 2001 n. 231 — stralcio</strong></a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/15168/">(Responsabilità amministrativa per i danni all&#8217;ambiente — Stralcio)</a></td>
<td valign="top"><a href="http://reteambiente.it/normativa/15464/">Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive, il meccanismo del Dlgs 231/2001</a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/14874/reati-ambientali-ed-estensione-della-responsabilit"><strong>Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche</strong></a></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td><strong>I provvedimenti</strong> <strong>collegati</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/11097/"><strong>Dlgs 3 aprile 2006, n. 152</strong></a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/11097/">(cd. &#8220;Codice ambientale&#8221;)</a></td>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/8480">Dlgs 152/2006, una visione d&#8217;insieme</a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/5245">Acque, cosa prevede il Dlgs 152/2006</a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/8803">&#8220;Rifiuti&#8221;, definizione e confini ex Dlgs 152/2006</a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/8762">Inquinamento atmosferico, cosa prevede il Dlgs 152/2006</a>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/4306/"><strong>Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202</strong></a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/4306/">(Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all&#8217;inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)</a></td>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/8539"><strong>Inquinamento provocato dalle navi, le sanzioni tra disciplina europea e nazionale</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Codice Penale — Stralcio</strong>— <a href="http://www.reteambiente.it/normativa/1791/#Art727-bis">articolo 727-bis (Specie animali e vegetali protette)</a>— <a href="http://www.reteambiente.it/normativa/1791/#Art733-bis">articolo 733-ter (Habitat)</a></td>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/14874/reati-ambientali-ed-estensione-della-responsabilit"><strong>Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/1602/"><strong>Legge 28 dicembre 1993 n. 549</strong></a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/1602/">(Tutela dell&#8217;ozono stratosferico)</a></td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Legge 7 febbraio 1992, n. 150</strong>(Reati relativi a commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione)</td>
<td valign="top"></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td valign="top"><strong>Le modifiche al Dlgs 231/2001</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="http://reteambiente.it/normativa/15786/">Legge 12 novembre 2011, n. 183</a></strong><a href="http://reteambiente.it/normativa/15786/">(Legge di stabilità 2012 — Stralcio — Sdemanlizazzazione terreni agricoli, Servizi locali e responsabilità amministrativa delle società ex Dlgs 231/2001)</a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/15422/"><strong>Dlgs 7 luglio 2011, n. 121</strong></a><a href="http://www.reteambiente.it/normativa/15422/">(Tutela penale dell&#8217;ambiente — Attuazione della direttiva 2008/99/Ce — Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni -  Attuazione della direttiva 2009/123/Ce)</a></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, strumento essenziale per la prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e scelta che può determinare l’esclusione della responsabilità d’impresa.</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/05/il-modello-di-organizzazione-e-gestione-strumento-essenziale-per-la-prevenzione-dei-reati-contemplati-dal-d-lgs-2312001-e-scelta-che-puo-determinare-l%e2%80%99esclusione-della-responsabilita-d/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La recente sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Torino nei confronti della Thyssen Krupp per l’incidente mortale avvenuto il 6 dicembre 2007 alla linea 5 dell’acciaieria, ha messo in evidenza la responsabilità d’impresa nel caso di incidenti sul lavoro. Con &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/05/il-modello-di-organizzazione-e-gestione-strumento-essenziale-per-la-prevenzione-dei-reati-contemplati-dal-d-lgs-2312001-e-scelta-che-puo-determinare-l%e2%80%99esclusione-della-responsabilita-d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La recente sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Torino nei confronti della Thyssen Krupp per l’incidente mortale avvenuto il 6 dicembre 2007 alla linea 5 dell’acciaieria, ha messo in evidenza la responsabilità d’impresa nel caso di incidenti sul lavoro.</p>
<div>Con l’introduzione dell’art. 25-septies, infatti, la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, ecc.) ex D.Lgs. 231/2001 è stata estesa alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.</div>
<div>In tale ottica, la Corte di Assise di Torino, oltre a condannare  le persone fisiche giudicate responsabili dei reati ascritti,  ha applicato alla società sanzioni pecuniarie e interdittive.</div>
<div>In attesa del deposito delle motivazioni della suddetta sentenza, rammentiamo che &#8211; per un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel 2008 &#8211; altre tre società erano state giudicate responsabili ai sensi del Decreto 231, con applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie (v. Tribunale di Trani, sez. Molfetta, 26/10/2009).</div>
<div><strong>Nei casi citati le società coinvolte non hanno beneficiato della circostanza esimente di cui all’art. 6 D. Lgs. 231/2001, non avendo adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi</strong>.</div>
<div>Sebbene l’adozione di un modello sia facoltativa, infatti, nel caso in cui vengano commessi reati contemplati dal decreto 231, l’assenza (o inadeguatezza) del modello stesso determina automaticamente la responsabilità dell’ente.</div>
<div>Come sottolineato dalla Suprema Corte, nella responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 è del resto “<em>implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale</em>” (Cass. Pen., n. 36083/09).</div>
<div>In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ricordiamo inoltre quanto riportato nell’art. 30 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza), che individua nelle norme sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavorovalidi riferimenti per la costruzione dei modelli:</div>
<div>“<strong><em>In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti</em></strong>”.</div>
<div><strong>&amp;Co Srl, Società di consulenza </strong>con consolidata esperienza nell’ambito della realizzazione di Sistemi di Gestione e Sistemi per la sicurezza del lavoro conformi  alla BS OHSAS 18001, è in grado di offrire alle aziende un ulteriore strumento di riesame dello stato di implementazione del proprio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.</div>
<p>L’attività, basata su metodologie proprie delle verifiche dei sistemi di gestione aziendali, prevede l’esecuzione di audit dai forti connotati multidisciplinari, svolti da personale altamente qualificato, che possono portare anche a una formale attestazioneda parte di enti terzi.</p>
<p>Per informazioni compilare il <a title="Informazioni" href="http://www.and-co.net/informazioni.html" target="_blank">modulo </a></p>
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		<title>Sentenza Thyssen riconosciuto il dolo eventuale, omicidio e incendio colposi (con colpa cosciente) oltre l&#8217;omissione delle cautele antinfortunistiche</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBP Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il rogo del 6 dicembre 2007 provocò la morte di 7 operai Sentenza Thyssen: dure condanne La Corte d’Assise di Torino: 16 anni e mezzo di carcere all’amministratore delegato Espenhahn il rogo del 6 dicembre 2007 provocò la morte di &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/04/sentenza-thyssen-riconosciuto-il-dolo-eventuale-omicidio-e-incendio-colposi-con-colpa-cosciente-oltre-lomissione-delle-cautele-antinfortunistiche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rogo del 6 dicembre 2007 provocò la morte di 7 operai Sentenza Thyssen: dure condanne La Corte d’Assise di Torino: 16 anni e mezzo di carcere all’amministratore delegato Espenhahn il rogo del 6 dicembre 2007 provocò la morte di 7 operai</p>
<p>La Corte d’Assise di Torino ha condannato a 16 anni e mezzo per omicidio volontario l’amministratore delegato della ThyssenKrupp Harald Espenhahn. Dopo 94 udienze per i familiari dei sette operai morti la notte del sei dicembre 2007 a causa di un incendio sulla linea cinque delle acciaierie ThyssenKrupp di Torino è stato il giorno della giustizia. «È una svolta epocale, non era mai successo che per una vicenda del lavoro venisse riconosciuto il dolo eventuale» ha dichiarato il pm Raffaele Guariniello, al termine della lettura della sentenza del processo Thyssenkrupp, tra le lacrime e gli applausi dell’aula 1 del Tribunale di Torino, gremita da parenti ed ex dipendenti della multinazionale. «Diciamo che una condanna non è mai una vittoria &#8211; ha proseguito Guariniello &#8211; né una festa, però questa condanna può significare molto per la salute e la sicurezza dei lavoratori». Il pm ha poi concluso: «Credo che da oggi in poi i lavoratori possano contare molto di più sulla sicurezza». Accanto ai pm Guariniello e Traverso, ad attendere la sentenza era seduto anche il procuratore capo, Giancarlo Caselli.</p>
<p>LA SENTENZA &#8211; Al banco degli imputati, oltre all’amministratore delegato Harald Espenhahn, 45 anni di Essen, condannato per omicidio, c’erano anche Cosimo Cafueri, responsabile della sicurezza, Giuseppe Salerno, responsabile dello stabilimento torinese, Gerald Priegnitz, membro del comitato esecutivo dell’azienda, assieme a Marco Pucci, e un altro dirigente Daniele Moroni, accusati a vario titolo di omicidio e incendio colposi (con colpa cosciente) oltre che di omissione delle cautele antinfortunistiche. Per Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, confermate le richieste dell’accusa: sono stati condannati a 13 anni e 6 mesi. Solo per Daniele Moroni la Corte ha aumentato la pena a 10 anni e 10 mesi, i pm avevano infatti chiesto 9 anni. È la prima volta che in un processo per morti sul lavoro gli imputati sono stati condannati a pene così alte. La società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa, chiamata in causa come responsabile civile, è stata inoltre condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, all’esclusione da agevolazioni e sussidi pubblici per 6 mesi, al divieto di pubblicizzare i suoi prodotti per sei mesi, alla confisca di 800mila euro, con la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali «La Stampa», «La Repubblica» e il «Corriere della Sera».</p>
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		<title>Mediazione civile obbligatoria dal 21 marzo 2011</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/04/mediazione-civile-obbligatoria-dal-21-marzo-2011/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBP Legal]]></category>

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		<description><![CDATA[La mediazione civile, istituita con il D.Lgs. 28/2010, diventa obbligatoria dal 20 marzo 2011. Tale istituto è definito come l&#8217;attività professionale svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/04/mediazione-civile-obbligatoria-dal-21-marzo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mediazione civile, istituita con il D.Lgs. 28/2010, diventa obbligatoria dal 20 marzo 2011.<br />
Tale istituto è definito come l&#8217;attività professionale svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.<br />
Prima di rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace, sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore al fine di tentare una conciliazione tra le parti per tutte le controversie riguardanti:</p>
<ul>
<li>diritti reali</li>
<li>divisione</li>
<li>successioni ereditarie</li>
<li>patti di famiglia</li>
<li>locazione</li>
<li>comodato</li>
<li>affitto di aziende</li>
<li>risarcimento del danno da responsabilità medica</li>
<li>risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa</li>
<li>contratti assicurativi, bancari, finanziari</li>
</ul>
<p>In materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, l&#8217;obbligo della mediazione è stato posticipato di 12 mesi.<br />
Tale obbligo implica che per le controversie sarà obbligatorio tentare prima la strada della risoluzione amichevole, attraverso un mediatore, potendo solo successivamente, nel caso di mancato accordo, intentare causa rivolgendosi a giudici ed avvocati.<br />
Lo scopo della mediazione è quello di sgravare il sistema giudiziario di un corposo numero di cause, garantendo, allo stesso tempo, una veloce risoluzione: il giudizio dovrà infatti chiudersi per legge entro 4 mesi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Testo Unico sulla Sicurezza: ecco la versione aggiornata a marzo 2011</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/04/testo-unico-sulla-sicurezza-ecco-la-versione-aggiornata-a-marzo-2011/</link>
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		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfde.net/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[É stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011. In particolare, vengono aggiornati: Art. 3 &#8211; comma 3 (inserite &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/04/testo-unico-sulla-sicurezza-ecco-la-versione-aggiornata-a-marzo-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É stato pubblicato sul sito del  Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali, nella sezione sicurezza sul  lavoro, il testo del Decreto  Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a  marzo 2011.<br />
In particolare, vengono  aggiornati:</p>
<ul>
<li><em>Art. 3 &#8211; comma 3 </em>(inserite  le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio  2011 n. 10)</li>
<li><em>Art. 3 &#8211; comma 3-bis</em> (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio  2011 n. 10)</li>
<li><em>ALLEGATO 36</em> &#8211; (lettera  B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)</li>
</ul>
<p>Il testo aggiornato è scaricabile dal sito principale <a title="Versione aggiornata TU Sicurezza lavoro aggiornato marzo 2011" href="http://www.and-co.net" target="_blank">www.and-co.net </a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti per PIANI DI FORMAZIONE sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/finanziamenti-per-piani-di-formazione-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfde.net/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[FONDIMPRESA ha istituito un finanziamento di 16 milioni di euro da destinare a PIANI DI FORMAZIONE sulla Sicurezza. I Piani formativi possono riguardare: Salute e Sicurezza &#8211; Interventi formativi finalizzati all&#8217;incremento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/finanziamenti-per-piani-di-formazione-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lfde.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/fondimpresa..jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-26" title="fondimpresa." src="http://www.lfde.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/fondimpresa..jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>FONDIMPRESA ha istituito un finanziamento di 16 milioni di euro da destinare a PIANI DI FORMAZIONE sulla Sicurezza.<br />
I Piani formativi possono riguardare:</p>
<ol>
<li>Salute e Sicurezza &#8211; Interventi      formativi finalizzati all&#8217;incremento della salute e della sicurezza sui      luoghi di lavoro e al miglioramento dei livelli di prevenzione e      protezione contro gli infortuni;</li>
<li>Gestione ambientale e      sicurezza &#8211; Azioni formative inerenti ad aspetti di tutela della salute e      sicurezza sul lavoro, direttamente connessi al Sistema di gestione      Ambientale (SGA);</li>
<li>Sistemi di gestione      integrati &#8211; Sviluppo delle competenze in materia di sicurezza e di tutela      della salute nell&#8217;ambito di interventi per l&#8217;introduzione di sistemi di      gestione della sicurezza o di sistemi di gestione integrata qualità,      ambiente e sicurezza.</li>
</ol>
<p>Le risorse destinate al finanziamento saranno così suddivise:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>8 milioni di euro per il      finanziamento dei piani formativi presentati nei termini della prima      scadenza, ossia a decorrere dal giorno 1 marzo 2011 fino al 31 marzo 2011;</li>
<li>8 milioni di euro per il      finanziamento dei piani formativi presentati nei termini della seconda      scadenza, ossia a decorrere dal 15 settembre 2011 fino al 17 ottobre 2011.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La nuova EN 9100:2009</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/la-nuova-en-91002009/</link>
		<comments>http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/la-nuova-en-91002009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[La nuova norma EN 9100:2009 oltre a recepire le modifiche introdotte nella UNI EN ISO 9001:2008 prevede numerose innovazioni per le parti specifiche del settore aerospaziale: il campo di applicazione viene esteso al settore Difesa; cambia la definizione di rischio, &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/la-nuova-en-91002009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova norma EN 9100:2009 oltre a recepire le modifiche introdotte nella UNI EN ISO 9001:2008 prevede numerose innovazioni per le parti specifiche del settore aerospaziale:</p>
<ul>
<li>il campo di applicazione viene esteso al settore Difesa;</li>
<li>cambia la definizione di rischio, requisiti speciali e oggetti      critici;</li>
<li>inserito nuovo requisito 7.1.1. &#8220;Gestione dei progetti&#8221;      mirato a pianificare e gestire la realizzazione del prodotto in modo      strutturato e regolato;</li>
<li>inserito nuovo requisito 7.2.1. &#8220;Gestione dei rischi&#8221;      applicabile ora a tutta la fase di realizzazione;</li>
<li>ridefinizione del requisito &#8220;Gestione della      configurazione&#8221;;</li>
<li>miglioramento del requisito 8.2.4 con riferimento a tecniche      statistiche riconosciute per i collaudi a campione.</li>
</ul>
<p>Le organizzazioni che sono già certificate EN 9100, dovranno adeguare il proprio sistema di gestione alla nuova norma entro la fine del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sistri entrata a pieno regime dal 01 giugno 2011</title>
		<link>http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/sistri-entrata-a-pieno-regime-dal-01-giugno-2011/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lfde.net/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 8 marzo a Roma il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha confermato in presenza, tra gli altri, di rappresentanze dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, l&#8217;entrata a pieno regime del sistema Sistri, di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per il &#8230; <a href="http://www.lfde.net/wordpress/2011/03/sistri-entrata-a-pieno-regime-dal-01-giugno-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 8 marzo a Roma il <strong>ministro  dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo</strong> ha confermato in presenza, tra gli altri, di rappresentanze dei   carabinieri per la tutela dell’ambiente, l&#8217;entrata a pieno regime del  sistema <strong>Sistri</strong>, di controllo della tracciabilità dei rifiuti,  per il <strong>primo di giugno 2011</strong>.<br />
Dopo l&#8217;ennesima proroga, sembra che quanto sancito dal Decreto dello  scorso 22 dicembre divenga ora realtà e, il periodo transitorio di  operatività e di verifica della piena funzionalità del Sistri, abbia  finalmente un epilogo.</p>
<p><em>“Una rivoluzione di legalità ed efficienza</em>” è quella che  secondo il ministro farà da scia all&#8217;entrata a pieno regime della  funzionalità del sistema. Nel suo discorso Prestigiacomo afferma anche  che l<strong>a nuova gestione dei rifiuti sarà, per le imprese, sinonimo di semplificazione burocratica e anche riduzione dei costi.</strong><br />
Per la verità, quando a dicembre si attendeva l&#8217;ultima proroga per  l&#8217;entrata in vigore del sistema dal 1 gennaio 2011 all&#8217;attuale data del <strong>31 maggio 2011</strong>, i timori riguardavano proprio questi due punti; si puntava l&#8217;indice sulle difficoltà che le aziende, soprattutto quelle di  piccole dimensioni, si sarebbero trovate ad affrontare dovendosi  cimentare con un sistema informatizzato complicato e, allora ma parliamo  solo di un mese e mezzo fa, non ancora perfettamente collaudato.</p>
]]></content:encoded>
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