231: La responsabilità amministrativa estesa ai reati ambientali
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 121/2011 che recepisce quanto previsto dalle direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche (vedi D.Lgs 231/01 ), fino ad ora non prevista per i reati ambientali.
In un periodo di grande attenzione per le conseguenze sull’ambiente dell’attività commerciale e industriale dell’uomo, il decreto allarga a 360 gradi la responsabilità delle imprese, in materia ambientale e prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive (fino a sei mesi) e persino la chiusura definitiva dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari.
Nel d.lgs 231/2001 sono stati inseriti i seguenti reati, provenienti da fonti normative assai eterogenee: il codice penale (art. 727-bis e 733-bis), la Convenzione di Washington, il d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 (misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente ) e il D.lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):
- L’uccisione, la distruzione, il prelievo o possesso, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o il danneggiamento di un habitat all’interno di un sito protetto
- L’esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale senza Autorizzazione Integrata Ambientale
- Lo Scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
- Gli illeciti nella gestione dei servizi idrici integrati, commessi dai gestori di tali servizi in materia di trattamento delle acque reflue
- Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia
- L’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari senza preventiva autorizzazione
- L’importazione, l’esportazione, la riesportazione, la vendita e il trasporto, anche per conto terzi, di specie animali e vegetali in via di estinzione o l’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a tali specie
- La falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all’importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione
- La detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica
- La violazione delle norme relative alla produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente
- L’Inquinamento doloso e colposo dei mari
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Conseguenze per le aziende che hanno già adottato modelli organizzativi 231.
Come previsto dalla norma, i modelli 231 esistenti dovranno essere aggiornati, per includere nuovi protocolli per il controllo delle attività a rischio di reato ambientale. L’aggiornamento, ovviamente, dovrà essere preceduto (data la specificità e complessità della materia), da un fase di analisi del rischio, finalizzata all’individuazione delle attività a rischio. A seconda del livello di rischio (legato soprattutto alla tipologia di processi messi in atto dall’organizzazione), l’azienda potrà decidere di integrare solo il proprio codice etico e il sistema sanzionatorio (includendo il riferimento alla responsabilità di dirigenti e dipendenti in materia di tutela dell’ambiente); oppure (in caso di rischi elevati) integrare la parte speciale, introducendo nuove procedure specifiche per le funzioni aziendali che gestiscono attività che hanno un impatto sull’ambiente.
Conseguenze per chi non ha un modello 231
L’adozione dei modelli non è obbligatoria per le aziende che gestiscono attività a medio/alto impatto ambientale. Ma, per tali aziende, l’adozione del modello è vivamente consigliata, almeno per 2 motivi:
- Nel caso di società che gestiscono processi ad alto rischio per l’ambiente, l’adozione di un modello può alleggerire la responsabilità dell’azienda, nel caso di commissione di reati ambientali
- Le singole Regioni potrebbero rendere obbligatorio il modello, in un’ottica di prevenzione degli illeciti ambientali, considerata la sensibilità dell’opinione pubblica sui temi della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ecosistema: lo stesso è già accaduto per la “gestione” dei reati contro la Pubblica Amministrazione in Abruzzo, Calabria e Lombardia.
Industrie e attività a maggiore rischio.
Da una prima lettura del decreto, si possono individuare numerosi settori di attività che maggiormente risentiranno dell’ingresso dei reati ambientali nel d.lgs 231/2001. A titolo di esempio, ne citiamo alcuni (ricordando che la responsabilità amministrativa ex art.dlgs 231 non è limitata alle aziende private, ma si estende anche ai consorzi di enti pubblici economici e alle associazioni).
- Consorzi e società private che gestiscono il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
- Consorzi e società che gestiscono i servizi idrici integrati
- Industrie per la produzione di metalli, cemento, vetro, ceramica
- Industrie chimiche, cartarie e raffinerie
- Imprese edili
- Società che commercializzano animali, vegetali o derivati di essi, provenienti dall’estero
- Società di logistica, che effettuano il trasporto di animali, vegetali o derivati di essi dall’Italia all’estero
- Impianti di grandi dimensioni, per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili, impianti per la concia delle pelli
- Macelli di grandi dimensioni
- Compagnie di navigazione aerea e marittima
- Aziende agricole di medio/grandi dimensioni
Cos’è la responsabilità ambientale delle imprese. A partire dal 16 agosto 2011 società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi nel loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti.
Quali norme la prevedono e la richiamano. La prevedono le norme recate dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/Ce sull’inquinamento da navi, provvedimento che ha riformulato il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, inserendo tra gli illeciti alle stesse imputabili le condotte “contra legem” previste da precise norme ambientali.
Qui di seguito il link alla tabella riportante i reati ambientali 231 reati ambientali
Pertanto l’inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, impone all’azienda un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale, per questo la &Co Srl può essere di supporto per l’analisi dei rischi e per l’implementazione/aggiornamento del modello organizzativo.
Un’organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e/o Emas risulta avvantaggiata in quanto dovrebbe tenere monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo così la possibilità di incorrere in reati collegati.
Check Point
● 14 novembre 2011: internalizzazione “Organo di vigilanza”. La legge 183/2001 (“Legge stabilità 2012) prevede (mediante la diretta modifica del Dlgs 231/2001) la possibilità per le società di capitali, a partire dal 1° gennaio 2012, di attribuire al collegio sindacale (e analoghe figure) le funzioni proprie dell’”Organo di vigilanza”.
● 16 agosto 2011: in vigore la responsabilità ambientale delle imprese. Entra in vigore il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.
| NORME |
APPROFONDIMENTI |
| Il Dlgs 231/2001 |
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| Dlgs 8 giugno 2001 n. 231 — stralcio(Responsabilità amministrativa per i danni all’ambiente — Stralcio) |
Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive, il meccanismo del Dlgs 231/2001Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche |
| I provvedimenti collegati |
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| Dlgs 3 aprile 2006, n. 152(cd. “Codice ambientale”) |
Dlgs 152/2006, una visione d’insiemeAcque, cosa prevede il Dlgs 152/2006“Rifiuti”, definizione e confini ex Dlgs 152/2006Inquinamento atmosferico, cosa prevede il Dlgs 152/2006 |
| Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202(Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) |
Inquinamento provocato dalle navi, le sanzioni tra disciplina europea e nazionale |
| Codice Penale — Stralcio— articolo 727-bis (Specie animali e vegetali protette)— articolo 733-ter (Habitat) |
Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche |
| Legge 28 dicembre 1993 n. 549(Tutela dell’ozono stratosferico) |
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| Legge 7 febbraio 1992, n. 150(Reati relativi a commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione) |
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| Le modifiche al Dlgs 231/2001 |
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| Legge 12 novembre 2011, n. 183(Legge di stabilità 2012 — Stralcio — Sdemanlizazzazione terreni agricoli, Servizi locali e responsabilità amministrativa delle società ex Dlgs 231/2001)Dlgs 7 luglio 2011, n. 121(Tutela penale dell’ambiente — Attuazione della direttiva 2008/99/Ce — Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce) |
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