Mediazione civile obbligatoria dal 21 marzo 2011

La mediazione civile, istituita con il D.Lgs. 28/2010, diventa obbligatoria dal 20 marzo 2011.
Tale istituto è definito come l’attività professionale svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Prima di rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace, sarà obbligatorio rivolgersi al mediatore al fine di tentare una conciliazione tra le parti per tutte le controversie riguardanti:

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica
  • risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa
  • contratti assicurativi, bancari, finanziari

In materia di condominio e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, l’obbligo della mediazione è stato posticipato di 12 mesi.
Tale obbligo implica che per le controversie sarà obbligatorio tentare prima la strada della risoluzione amichevole, attraverso un mediatore, potendo solo successivamente, nel caso di mancato accordo, intentare causa rivolgendosi a giudici ed avvocati.
Lo scopo della mediazione è quello di sgravare il sistema giudiziario di un corposo numero di cause, garantendo, allo stesso tempo, una veloce risoluzione: il giudizio dovrà infatti chiudersi per legge entro 4 mesi.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>