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Consulenze di direzione Organizzazione aziendale

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Stop alle autocertificazioni per la valutazione dei rischi! Dal primo luglio è necessario il DVR

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo normativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i datori di lavoro.

Per le aziende fino a 10 lavoratori è possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Ma questo sarà possibile fino al 30 giugno 2012, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del Testo Unico sulla Sicurezza.

Pertanto tutte le aziende, imprese, negozi, società di professionisti, etc. dovranno documentare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso il DVR.

In caso di inadempienza è previsto:

  • arresto dai tre ai sei mesi;
  • ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

L’articolo 29 recita:

Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere  immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono
essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel
campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106.

Liguria: contributi per l’innovazione tecnologia delle Pmi

É pari a 25 milioni di euro lo stanziamento approvato dalla Giunta regionale per il bando Azione 1.2.3 Innovazione, nell’ambito del POR FESR 2007/2013, finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo tecnologico promosse dalle micro, piccole e medie imprese liguri. Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione dal 4 al 31 luglio 2012.

Il bando, di prossima pubblicazione, è stato approvato su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Renzo Guccinelli e finanzierà investimenti aziendali nel campo dell’innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa e commerciale, volti a migliorare il processo produttivo.

In particolare, le imprese usufruiranno di un contributo a fondo perduto pari al massimo al 30% dell’investimento complessivo per singolo progetto, che non potrà essere inferiore ai 30mila euro e comunque non superiore ai 200mila euro.

Saranno agevolate le seguenti tipologie di spesa:

  • acquisto di nuovi macchinari, impianti, brevetti, licenze o marchi;
  • spese di consulenza o certificazione
  • apertura di nuovi canali commerciali;
  • prima partecipazione a fiere o mostre.

Novità assoluta di questa edizione del bando è che le domande dovranno essere compilate on line, sul sito della Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) o direttamente sul portale della Regione Liguria.
Le aziende interessate avranno la possibilità di lavorare sulla piattaforma informatica per la preparazione dei progetti a partire dal mese di giugno.

“Si tratta di un bando molto atteso – ha affermato Guccinelli – i cui finanziamenti potranno essere utilizzati anche per le aziende che hanno fatto investimenti per il rinnovo dei processi a partire dal 1 gennaio 2010. Queste risorse sono molto importanti per la crescita economica del territorio che in questo modo può giocare una carta vincente sul fronte della concorrenza su un mercato non facile, tenendo conto che il 30% della somma complessiva sarà destinata alle micro e piccole imprese”.

La selezione degli interventi di sviluppo verrà effettuata anche sulla base delle ricadute occupazionali e della qualità delle iniziative stesse.

Il modello non basta a evitare la «231»

Fonte Il sole 24 ore 30 aprile 2012

Non basta aver adottato il modello organizzativo da «231» per mettere al riparo l’azienda dalla responsabilità per i reati commessi dai vertici e dagli addetti. Per evitare le sanzioni, l’impresa dovrà anche provare di aver attuare il modello organizzativo in modo efficace, con misure di gestione e controllo idonee a prevenire gli illeciti. A prevederlo sono le direttive impartite dalla Guardia di finanza (con la circolare 83607/2012) sui controlli alle imprese in caso di reati commessi dai vertici aziendali in base al Dlgs 231/2001.

Società responsabili
Il decreto legislativo 231/2011 ha introdotto la responsabilità del l’ente, qualificata come «amministrativa dipendente da reato». La società è responsabile per i reati commessi: dai vertici aziendali; da chi esercita, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo (dirigenti sia di diritto sia di fatto); e da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei dirigenti indicati. La responsabilità dell’ente scatta per i reati commessi a vantaggio o con interesse della società e se non sono stati messi a punto modelli di organizzazione idonei a evitare gli illeciti. Tra l’altro, l’ente è responsabile anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o quando il reato commesso si estingue per cause diverse dal l’amnistia.
Si tratta quindi di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie a impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti. Ed è lo stesso decreto 231 a indicare gli adempimenti necessari per evitare la responsabilità. Il rispetto delle misure previste dalla «231» può, però, essere vissuto dalle imprese come un ulteriore onere economico da affrontare solo quando diviene necessario o obbligatorio. È il caso, per esempio, delle aziende quotate e di quelle che lavorano con la pubblica amministrazione. Invece, si tratta di un biglietto da visita per contrattare con determinate realtà economiche e aziendali.
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 231/2001 prevedono una forma di esonero da responsabilità se l’ente è in grado di provare l’adozione effettiva e l’efficace attuazione di misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire la commissione degli illeciti.
Tutele concrete
La direttiva della Guardia di finanza chiarisce che per «adozione» si deve intendere la predisposizione del modello, come insieme di regole per l’operare del l’ente. Mentre l’«efficace attuazione» ha riguardo al funzionamento concreto del modello in quella data situazione.
Per evitare responsabilità, l’impresa deve tenere presente che il giudice, durante il procedimento per un reato commesso da un soggetto di vertice della società, deve valutare il “sistema preventivo” eventualmente attuato dalla società, tenendo conto delle risultanze emerse nel corso dell’attività investigativa della polizia giudiziaria.

Antiriciclaggio: Gli studi sotto la lente della Gdf (Italia Oggi, 18 aprile 2012)

Fonte: Rassegna stampa Iusletter e Agenzia delle Entrate (pdf) di Giovanni Galli

La Guardia di Finanza accerterà, in primo luogo, come i programmi di contabilità siano in grado di rilevare i pagamenti in contanti ultrasoglia, poi selezionerà, tra un campione di clienti, un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie di importo elevato, rispetto alle quali saranno verificate le modalità di pagamento.
Una specifica attenzione sarà, inoltre, dedicata dai militari del corpo, al registro antiriciclaggio per la tenuta del quale oltre che al dlgs 231/07 sarà necessario fare riferimento al provvedimento Uic 24 febbraio 2006.
È quanto si legge nella scheda normativa e modulo operativo n. 6, predisposto dal Comando generale della Guardia di finanza (III Reparto operazioni- Ufficio tutela economia e sicurezza) in merito ai controlli degli studi legali e contabili. La scheda normativa è allegata alla Circolare n. 83607 del 19/3/12 relativa all’attività della Gdf a tutela del Mercato dei capitali.

Le verifiche sulle infrazioni ex art. 49 dlgs 231/07

Per quanto riguarda la verifica della correttezza degli adempimenti di comunicazione delle infrazioni al Mef, nei casi di violazioni per transazioni oltresoglia, le istruzioni della Gdf prevedono, innanzitutto l’analisi della procedura di rilevazione delle infrazioni adottata dal professionista ispezionato. In pratica ciò che sarà vagliato attiene, nella stragrande maggioranza, al funzionamento del software contabile-gestionale dello studio, che dovrebbe essere idoneamente dotato di funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni che, nella fase della loro registrazione, manifestino infrazione all’art. 49 del dlgs 231/07. Nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (per esempio redazione di contratti) sarà, invece, il professionista a dover dimostrare gli accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità.
Altri accertamenti possono, inoltre, essere svolti mediante la disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento. In particolare, ciò che sarà oggetto di riscontri nelle scritture contabili obbligatorie (se in regime ordinario) sono:

  • la movimentazione di denaro contante, libretti e titoli al portatore (anche in valuta estera) per un valore, anche frazionato, complessivamente pari o superiore a 1.000 euro, senza avvalersi di banche o Poste;
  • l’emissione di assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro, senza recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • l’emissione di assegni all’ordine del traente, non girati unicamente per l’incasso alla banca o a Poste Italiane spa.

In tutti questi casi, infatti, la Gdf verificherà l’avvenuta rilevazione dell’infrazione e la conseguente trasmissione da parte del professionista nei termini di legge (30 giorni dalla data di acquisizione della notizia di infrazione), della prevista informativa alla competente ragioneria territoriale dello stato.

I controlli sul registro antiriciclaggio

Nell’allegato della circolare, ampio spazio viene dedicato al registro antiriciclaggio. Per la verifica della corretta tenuta dello stesso, nel caso di adozione dell’archivio informatizzato, i militari richiederanno una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel periodo oggetto di controllo.

Sul tema è opportunamente ricordato che, circa le modalità di registrazione per i professionisti e revisori contabili, secondo l’art. 38, comma 7, del dlgs 231/07, il ministero della giustizia debba emanare le disposizioni applicative del citato decreto, per cui oltre alle previsioni dello stesso si dovrà tener conto del provvedimento Uic 24 febbraio 2006. Tutto ciò anche sulla base della circolare Mef n. 125367 del 19/12/2007, che ritiene ancora applicabili le regole indicate nel citato provvedimento Uic, in quanto compatibili con il dlgs 231/07. In conseguenza di quanto sopra, ad avviso delle fiamme gialle, secondo l’art. 36, comma 2, del dlgs 231/07 e l’art. 1, parte III del provvedimento Uic, sarebbero da registrare in archivio le informazioni riportate nella tabella che segue.
In merito alle prestazioni professionali viene, poi, precisato che, in base al provvedimento Uic del 24/2/2006:

  • gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni, sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione;
  • per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l’obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano;
  • qualora il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;
  • qualora dalla prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione.

Nella circolare viene, tuttavia, ricordato che gli adempimenti di registrazione e conservazione dei dati non vanno osservati per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, dlgs 231/07 (si rammenta, a partire dal 29/12/2009).
In merito alla tempistica della registrazione, per i professionisti economici, la circolare evidenzia che l’articolo 38, comma 1-bis, del dlgs 231/07 preveda un termine (di 30 giorni) decorrente dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza di successive ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
A riguardo, la Gdf evidenzia che, in assenza di un chiarimento ufficiale, il professionista utilizzerà il criterio dell’accettazione allorquando si riterrà in possesso delle dovute informazioni, mentre sposterà in avanti i termini della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in momenti successivi.
Nella istruzioni operative, inoltre, si precisa che nel caso di prestazioni con tempistica non definibile a priori, ovvero quando si tratti di una esecuzione continuativa nel tempo, il cui termine è incerto e aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione, anche se correttamente la circolare cita dottrina orientata al fatto che il criterio del termine della prestazione, dovrebbe valere solo per quegli incarichi di durata estremamente breve (professionista che effettui una specifica singola operazione). Insomma, secondo le indicazioni operative, verrebbe riconosciuta al professionista e al revisore un’autonomia decisionale sui parametri da adottare, ampiamente discrezionale.
Sul tema, chi scrive segnala che in merito alla tenuta della contabilità, nella direzione della Gdf, si è pronunciato, in giurisprudenza, il tribunale di Chieti (sentenza n. 126 del 13 settembre 2011). Successivamente, tuttavia, va ricordato che il Cndcec con nota 11/11/2009 e il Mef con risposta ufficiale fornita a ItaliaOggi nel corso della videoconferenza del 20/5/2010, abbia chiarito che i termini di trenta giorni decorrano dalla accettazione dell’incarico. Nella stessa videoconferenza, peraltro, il Mef ha evidenziato come il professionista, chiamato a identificare il titolare effettivo in relazione all’assenza delle disposizioni applicative previste dall’art. 38, comma 7, del dlgs 231/07, non sia obbligato a trascriverne in nominativo in archivio unico ma solo a conservare tali dati nel fascicolo di studio.
Tornando alla circolare, si segnala come secondo la gdf, sembrerebbe che gli obblighi possano già essere assolti anche secondo le modalità di cui all’art. 38, pure in assenza dei criteri applicativi. Viene quindi, distinto l’archivio informatico, dal registro della clientela e chi optasse per quest’ultimo potrebbe avvalersi della possibilità di trascrivere in archivio i soli dati identificativi dei clienti (mantenendo tutti gli altri dati nel fascicolo della clientela), rendendo disponibili i dati e le informazioni registrati in tal modo, entro tre giorni dalla richiesta (art. 38, comma 4).

Privacy: parere favorevole del Garante sui controlli fiscali – necessaria una rigorosa protezione dei dati (18 aprile 2012)

Fonte: Comunicato stampa dell’Autorità per la protezione dei dati personali – 18 aprile 2012

Fisco: sí del Garante agli schemi di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sui conti correnti dei cittadini e sulla partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale. Necessaria una rigorosa protezione dei dati
L’Autorità Garante per la privacy, nella riunione di ieri, ha espresso il previsto parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate riguardante le modalità con le quali le banche dovranno comunicare a fini di controllo fiscale all’Agenzia le informazioni relative ai conti correnti bancari (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti delle numerose tipologie di operazioni effettuate). E ha indicato le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati dei cittadini italiani.
Il Garante, nel suo parere, ha innanzitutto evidenziato che non è in discussione l’esigenza di disporre delle informazioni necessarie per l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ma ha rilevato che l’ingente flusso di dati e la loro concentrazione presso un unico soggetto rende indispensabili misure di sicurezza di natura tecnica ed organizzativa particolarmente rigorose, sia per la trasmissione dei dati che per la loro conservazione.
L’Autorità ha dunque chiesto all’Agenzia delle entrate di integrare lo schema con una dettagliata serie di misure di sicurezza. Gli operatori finanziari e le banche dovranno, in particolare: adottare meccanismi di cifratura durante tutti i passaggi interni, limitare l’accesso ai file ad un numero ristretto di incaricati, aggiornare costantemente i sistemi operativi e i software antivirus e antintrusione, prevedere solo in forma cifrata l’eventuale conservazione dei dati. L’Agenzia delle entrate, da parte sua, dovrà predisporre canali telematici adeguati alla comunicazioni di una elevata quantità di dati, privilegiando l’interconnessione diretta con i sistemi informativi di banche e istituti finanziari, preoccupandosi di fornire agli operatori finanziari indicazioni e accorgimenti per la predisposizione dei file da inviare.
I tempi di conservazione dei dati presso l’Anagrafe tributaria dovranno essere specificati e, una volta scaduti, dovrà essere prevista la cancellazione automatica. Infine, il Garante si è riservato di effettuare una verifica preliminare sul provvedimento del Direttore dell’entrate con il quale saranno definiti i criteri e gli specifici tipi di dati che saranno usati per l’elaborazione delle liste di contribuenti a maggior rischio di evasione.
L’Autorità ha, inoltre, dato parere favorevole ad un altro schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate riguardante le modalità tecniche di accesso da parte dei Comuni alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti ai fini della partecipazione dei Comuni stessi all’accertamento fiscale e contributivo. L’Autorità ha richiesto l’adozione di misure tecniche e organizzative a protezione dei dati dei cittadini, e l’integrazione dello schema in particolare con la definizione delle modalità di accesso alle banche dati dell’Agenzia del territorio e dell’Inps. Limitatamente a questo aspetto, il Garante ha chiesto che lo schema gli venga nuovamente sottoposto.
Con i due pareri, e ferma restando l’adozione delle misure di sicurezza indicate, il Garante ha dato così via libera alla piena e completa attuazione del decreto “Salva Italia” nella parte in cui incrementa i dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la lotta all’evasione fiscale.
Roma, 18 aprile 2012

GdF, circolare 83607/2012 e accertamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato, a firma del Comandante Generale, Generale C.A. Nino Di Paolo, la circolare n. 83607/2012 dal titolo “Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”. Il III volume della circolare illustra le modalità di indagine relative all’accertamento della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/01.

Secondo la circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, l’attività investigativa deve essere rivolta:

  • a individuare la sussistenza di un concreto vantaggio o interesse per l’ente;
  • all’individuazione degli autori delle illecite condotte e all’acquisizione di ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine all’atteggiamento psicologico che ha caratterizzato la condotta del responsabile, attraverso l’esame della documentazione contabile ed extracontabile acquisita alle indagini.

Si tratta, in altre parole, di appurare:

  • se si sia in costanza di un fenomeno di «dissociazione » fra la volontà del soggetto collettivo e quello della persona fisica autrice del reato, con conseguente esonero di responsabilità del primo;
  • l’idoneità dei modelli di gestione eventualmente adottati dall’ente per escludere la propria responsabilità, basandosi su un esame delle strutture decisionali adottate dall’ente in relazione alle proprie articolazioni e alle proprie attività economiche.

La polizia giudiziaria, al fine di configurare un’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente, dovrà indirizzare la propria attività in modo tale da acquisire gli elementi probatori necessari, deve:

  • verificare la natura giuridica dell’ente finalizzata a conoscere quest’ultimo rientri tra i «soggetti » destinatari delle previsioni del d.lgs n. 231/01;
  • accertare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente ricollegabile al reato presupposto, anche al fine di escludere che l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio;
  • individuare il rapporto di organicità tra l’ente e l’autore del reato, il quale, dovrà appartenere alla categoria degli «apicali» ovvero dei «sottoposti».

Nel caso di reato presupposto commesso da un soggetto in posizione «apicale» l’attività investigativa dovrà essere orientata, per effetto del meccanismo di inversione dell’onere probatorio, a valutare gli eventuali elementi di prova a discarico forniti dall’ente al fine di beneficiare dell’esonero da responsabilità.

Pertanto, in caso di «difesa» svolta dall’ente, la polizia giudiziaria dovrà riscontrare se:

  • sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • tale modello risponda ai requisiti di idoneità ed efficace attuazione previsti dalla normativa;
  • sia stato costituito l’organismo di vigilanza, verificando, in caso affermativo, l’esistenza dei requisiti richiesti dalla norma nonché i poteri necessari per il corretto assolvimento dei suoi compiti;
  • sussistano elementi di fatto che possano indurre a ritenere che il reato commesso costituisca l’esito finale della fraudolenta elusione del modello organizzativo.

Nel caso di reati commessi da soggetti «sottoposti», l’attività della polizia giudiziaria sarà indirizzata a riscontrare se:

  • sia stato preventivamente adottato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • in caso positivo, se lo stesso risponda ai requisiti di idoneità ed efficace attuazione.

Altro elemento cardine delle indagini è l’accertamento di un concreto vantaggio o interesse per l’ente: l’attività investigativa sarà volta a individuare se la condotta criminosa sia stata realizzata per raggiungere tali fini. Si verificherà, infatti, la chiusura degli accertamenti non potendosi procedere nei confronti dell’ente nel caso in cui l’indagato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, posto che anche un interesse misto, cioè contestualmente proprio dell’ente e della persona fisica, risulta di per sé insufficiente a mandare esente da responsabilità la persona giuridica.

Reati ambientali e gestione d’impresa

A dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il legislatore delegato ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente. Nonostante il mancato completo riordino dei reati ambientali presupposto della responsabilita’ degli enti, e la non obbligatorieta’ dell’adozione di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato, la novita’ legislativa costringera’ le imprese a valutare attentamente la necessita’di progettare, o meno, (anche) le modalita’ di gestione del rischio ambientale.

Dopo anni di discussioni sulla necessità e/o validità dell’adozione di strumenti anche penali nel settore del diritto dell’ambiente, considerati dai più meno incisivi delle sanzioni amministrative pecuniarie, più “efficaci” nel tutelare l’ambiente perché in grado di colpire gli imprenditori nel cuore dei loro interessi economici, con la direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale dell’ambiente costituisse una misura indispensabile nella lotta contro le violazioni ambientali gravi.

Mossi dalla preoccupazione legata all’aumento dei reati ambientali e alle relative conseguenze, “che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi”, il Parlamento e il Consiglio hanno quindi ritenuto necessario un rafforzamento della tutela dell’ambiente attraverso la previsione di sanzioni penali che, oltre ad essere “indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”, sono maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente.

In particolare, l’articolo 3 della direttiva prevedeva che gli Stati membri dovessero punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte (in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, uccisione, distruzione, possesso, prelievo e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), senza tuttavia indicare l’entità delle stesse, ma lasciando ampia libertà agli Stati membri, per quanto concerne la misura dei divieti, da introdurre nelle legislazioni nazionali in fase di recepimento della direttiva 2008/99/CE.

Il nostro legislatore ha recepito la direttiva sulla tutela penale dell’ambiente con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che tuttavia non ha effettuato quel riordino della materia concernente i reati ambientali che ci si aspettava.Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso governo nella relazione illustrativa di accompagnamento al testo del decreto, nella parte in cui, nel sottolineare i limiti di pena previsti dalla legge di delega (n. 96/2010), ha affermato come il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, il quale “potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo”.

Si tratta, a ben vedere, di un modus operandi già adottato a partire dal 2001 quando, nel strutturare il sistema di responsabilità degli enti collettivi conseguenti a reato (D.Lgs. n. 231/2001), il nostro legislatore delegato ritenne opportuno escludere dall’attuazione della delega i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio: la loro introduzione, infatti, avrebbe fatto della responsabilità degli enti “un problema di quotidiana amministrazione della giustizia”.

Pertanto, nella relazione di accompagnamento del tempo, si sottolineò che “l’introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume carattere di forte innovazione nell’ordinamento e, quindi, sembra opportuno contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”.

Da allora si sono susseguiti, nell’ordine:

- l’art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale ha stabilito che “qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;

- una serie di disposizioni normative (legge n. 123/2007; D.Lgs. n. 81/2008) che hanno esteso la responsabilità dell’ente ai delitti di omicidio e lesioni colpose, con cui è venuto meno il criterio di esclusività applicato all’iscrizione di responsabilità per i soli reati dolosi;

- la citata direttiva 2008/99/CE, la quale, inter alia, ha stabilito che “gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati [ambientali] quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica”, in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica, del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di quello di esercitare un controllo in seno alla stessa, anche nel caso di carenza di sorveglianza o di controllo;

- la legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010), che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto introdurre nei c.d. reati presupposto (i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti), le “fattispecie criminose indicate nella direttiva” 2008/99/CE, e prevedere, nei confronti delle persone giuridiche nell’interesse, o a vantaggio delle quali, fosse stato commesso uno di tali reati, “adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei princîpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili”.

Nell’attesa del recepimento della direttiva, la dottrina ha cercato di attribuire un significato univoco al rinvio, effettuato dal legislatore delegante, alle “fattispecie criminose indicate dalla direttiva”.

Fra le due contrapposte ipotesi, medio tempore prospettate (rinvio implicito a reati di nuovo conio; conformità della legislazione penale italiana quale “maximum standard rispetto al minimum standard europeo” C. Ruga Riva) il legislatore delegato ha optato per la seconda soluzione, introducendo nel catalogo dei reati presupposto numerosi illeciti già contenuti nel “testo unico ambientale” (D.Lgs. n. 152/2006) in materia di:

  • scarico di acque reflue industriali,
  • attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione,
  • omessa bonifica,
  • attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti,
  • emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione,

e implementando l’apparato sanzionatorio solo con l’inserimento (nel codice penale) delle uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell’ordinamento interno, cioè quelle relative a:

  • uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette;
  • distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

In sostanza, il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel D.Lgs. soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire (in ritardo, dopo la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia attivata dalla U.E.) l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza riordinare, ancora una volta, l’intera materia dei reati ambientali.

Quali sono dunque le conseguenze del decreto che, come si legge nella relazione illustrativa, “da un lato, implementa, ma sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (articolo 1) e, dall’altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l’ambiente (articolo 2)”?

Indubbiamente la novità più rilevante è quella relativa all’inserimento di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti, dopo il rinvio di dieci anni fa e l’inefficacia della disposizione introdotta nel testo unico ambientale (art. 192, comma 4), che non è valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come affermato dalla giurisprudenza, “tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche” (cass. Pen., Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329).

In passato si è dibattuto sull’obbligatorietà, o meno, dell’adozione – da parte delle imprese la cui attività comporta un concreto rischio di commissione di reati ambientali – di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato: alla “naturale” tesi sulla facoltatività della loro adozione (il D.Lgs. n. 231/2001 non ha introdotto un obbligo perché non ha previsto sanzioni al riguardo), lasciata ad una valutazione discrezionale, di tipo gestionale-economica in capo agli amministratori, faceva da contraltare quella che intravedeva nel codice civile (art. 2392) il “grimaldello” che il giudice penale poteva utilizzare per procedere nei confronti degli amministratori, che “non devono essere … esperti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa”, ma devono informare le loro scelte ad un adeguato “rischio calcolato, e non ad una irresponsabile e negligente improvvisazione” (Luca De Gennaro, Obbligatorietà dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, considerazioni).

La novità legislativa costringerà le imprese a valutare attentamente la necessità di progettare, o meno, (anche) le modalità di gestione del rischio ambientale: se è vero, infatti, che è possibile parlare di facoltatività nell’adozione del modello con riferimento all’ente, un discorso diverso deve essere fatto in relazione agli organi sociali, gravati da un obbligo di corretta amministrazione, anche e soprattutto in seguito alla riforma del diritto societario del 2003, con la quale il principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni è divenuto elemento fondante della governance delle S.p.A.

Oltre agli evidenti vantaggi relativi alla riduzione del rischio di commissione di reati in campo ambientale a livelli ragionevoli (ad eccezione del caso dell’elusione fraudolenta, ad esempio, all’ente non sarà rimproverabile la realizzazione dell’illecito penale consumato da un soggetto formalmente delegato; l’adozione di modelli organizzativi post delictum può svolgere una funzione di natura riparatoria), l’adozione di un modello organizzativo vero e proprio, stilato “su misura” (e non un insieme di documenti disorganici, che spesso, ancora oggi, molte imprese sono convinte possano bastare a esimere l’ente da responsabilità) consentirebbe al giudice di valutare discrezionalmente, caso per caso, la reale responsabilità dell’ente stesso.

Di contro, la mancata adozione di protocolli cautelari non lascerebbe alcun margine di discrezionalità al giudice: la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (reato commesso nell’interesse o a vantaggio della società e posizione apicale dell’autore del reato) è sufficiente a costituire quella rimproverabilità di cui alla relazione ministeriale del decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall’omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”.

A differenza di quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nella quale il legislatore ha previsto linee guida per uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati), il D.Lgs. 121/2011 ha deciso di lasciare ad ogni ente il compito di verificare, sulla base delle proprie specifiche peculiarità, le prescrizioni normative a cui è sottoposto in campo ambientale ed attuare, di conseguenza, efficaci protocolli cautelari.

In conclusione, non c’è stato un completo riordino dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, e l’adozione di modelli organizzativi idonei alla ragionevole prevenzione del rischio reato non è obbligatoria: tuttavia qualcosa, sia pure lentamente, e in ritardo, si sta muovendo, nonostante la completa stasi politica che, purtroppo, da troppo tempo attanaglia il nostro Paese.

Cos’è un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro? Quali sono i vantaggi?

Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici.

I vantaggi nel perseguire un SGSL sono:

  • il continuo miglioramento dell’efficienza aziendale;
  • il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie;
  • i possibili incentivi che lo Stato rende accessibili alle aziende che operano in questa direzione.

Sono sempre più numerose le aziende che decidono di adottare un SGSL.
L’INAIL ha pubblicato un’utile Guida con le linee di indirizzo per supportare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un sistema di gestione adatto a loro (Guida_SGSL_Inail)
La Guida prevede un completo elenco di modelli pronti all’uso e tratta i seguenti aspetti:

  • Ruoli e responsabilità;
  • Politica per la salute e la sicurezza sul lavoro: a cosa serve? Quali sono i contenuti e gli obiettivi?
  • Pianificazione: documentazione, valutazione dei rischi, gestione e programmazione;
  • Attuazione: competenza, formazione, comunicazione, procedure, manutenzione, sorveglianza sanitaria, DPI, gestione delle emergenze;
  • Verifica: sorveglianza e monitoraggio, audit interni, infortuni, non conformità, azioni correttive ed azioni preventive;
  • Riesame del sistema.

Il testo aggiornato del D.Lgs.231-2011 agg. ottobre 2011 e dei reati di presupposto

Per comodità di reperimento delle informazioni tramite questo post si ha accesso direttaemnte al testo del D.Lgs 231/01 aggiornato ad ottobre 2011 e all’elenco dei reati di presupposto previsti dalla normativa

Di seguito il testo del D.Lgs. n. 231/2001 aggiornato al mese di ottobre 2011 con le modifiche introdotte in materia di reati ambientali. Si sottolinea che il presente testo è stato predisposto a cura dell’Area Affari Legislativi di Confindustria al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge aggiornate e non ha, quindi, carattere ufficiale ed è scaricabile direttamente dal sito della Confindustria

All. D.Lgs. n. 231-2011 agg. ottobre 2011.PDF

Di seguito, l’elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, aggiornato alle fattispecie di recente introduzione in materia di reati ambientali (Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

All. Elenco reati presupposto 231.PDF

Le modifiche alla 231 ovvero LA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE DELLE IMPRESE

 231: La responsabilità amministrativa estesa ai reati ambientali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 121/2011 che recepisce quanto previsto dalle direttive 2008/99 e 2009/123, dando seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche (vedi D.Lgs 231/01 ), fino ad ora non prevista per i reati ambientali.

In un periodo di grande attenzione per le conseguenze sull’ambiente dell’attività commerciale e industriale dell’uomo, il decreto allarga a 360 gradi la responsabilità delle imprese, in materia ambientale e prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive (fino a sei mesi) e persino la chiusura definitiva dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari.

Nel d.lgs 231/2001 sono stati inseriti i seguenti reati, provenienti da fonti normative assai eterogenee: il codice penale (art. 727-bis e 733-bis), la Convenzione di Washington, il d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 (misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente ) e il D.lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):

  • L’uccisione, la distruzione, il prelievo o possesso, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o il danneggiamento di un habitat all’interno di un sito protetto
  • L’esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale senza Autorizzazione Integrata Ambientale
  • Lo Scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
  • Gli illeciti nella gestione dei servizi idrici integrati, commessi dai gestori di tali servizi in materia di trattamento delle acque reflue
  • Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia
  • L’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari senza preventiva autorizzazione
  • L’importazione, l’esportazione, la riesportazione, la vendita e il trasporto, anche per conto terzi, di specie animali e vegetali in via di estinzione o l’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a tali specie
  • La falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all’importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione
  • La detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica
  • La violazione delle norme relative alla produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente
  • L’Inquinamento doloso e colposo dei mari
  • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

 

Conseguenze per le aziende che hanno già adottato modelli organizzativi 231.

Come previsto dalla norma, i modelli 231 esistenti dovranno essere aggiornati, per includere nuovi protocolli per il controllo delle attività a rischio di reato ambientale. L’aggiornamento, ovviamente, dovrà essere preceduto (data la specificità e complessità della materia), da un fase di analisi del rischio, finalizzata all’individuazione delle attività a rischio. A seconda del livello di rischio (legato soprattutto alla tipologia di processi messi in atto dall’organizzazione), l’azienda potrà decidere di integrare solo il proprio codice etico e il sistema sanzionatorio (includendo il riferimento alla responsabilità di dirigenti e dipendenti in materia di tutela dell’ambiente); oppure (in caso di rischi elevati) integrare la parte speciale, introducendo nuove procedure specifiche per le funzioni aziendali che gestiscono attività che hanno un impatto sull’ambiente.

Conseguenze per chi non ha un modello 231

L’adozione dei modelli non è obbligatoria per le aziende che gestiscono attività a medio/alto impatto ambientale. Ma, per tali aziende, l’adozione del modello è vivamente consigliata, almeno per 2 motivi:

  1. Nel caso di società che gestiscono processi ad alto rischio per l’ambiente, l’adozione di un modello può alleggerire la responsabilità dell’azienda, nel caso di commissione di reati ambientali
  2. Le singole Regioni potrebbero rendere obbligatorio il modello, in un’ottica di prevenzione degli illeciti ambientali, considerata la sensibilità dell’opinione pubblica sui temi della gestione dei rifiuti e della tutela dell’ecosistema: lo stesso è già accaduto per la “gestione” dei reati contro la Pubblica Amministrazione in Abruzzo, Calabria e Lombardia.

 Industrie e attività a maggiore rischio.

Da una prima lettura del decreto, si possono individuare numerosi settori di attività che maggiormente risentiranno dell’ingresso dei reati ambientali nel d.lgs 231/2001. A titolo di esempio, ne citiamo alcuni (ricordando che la responsabilità amministrativa ex art.dlgs 231 non è limitata alle aziende private, ma si estende anche ai consorzi di enti pubblici economici e alle associazioni).

  • Consorzi e società private che gestiscono il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
  • Consorzi e società che gestiscono i servizi idrici integrati
  • Industrie per la produzione di metalli, cemento, vetro, ceramica
  • Industrie chimiche, cartarie e raffinerie
  • Imprese edili
  • Società che commercializzano animali, vegetali o derivati di essi, provenienti dall’estero
  • Società di logistica, che effettuano il trasporto di animali, vegetali o derivati di essi dall’Italia all’estero
  • Impianti di grandi dimensioni, per il pretrattamento o la tintura di fibre o di tessili, impianti per la concia delle pelli
  • Macelli di grandi dimensioni
  • Compagnie di navigazione aerea e marittima
  • Aziende agricole di medio/grandi dimensioni

 

Cos’è la responsabilità ambientale delle imprese. A partire dal 16 agosto 2011 società, persone giuridiche ed associazioni di fatto rispondono direttamente dei principali illeciti ambientali in materia di inquinamento di acque, aria e suolo, gestione dei rifiuti, danneggiamento di fauna, flora ed habitat commessi nel loro interesse da propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

Quali norme la prevedono e la richiamano. La prevedono le norme recate dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/Ce sull’inquinamento da navi, provvedimento che ha riformulato il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive, inserendo tra gli illeciti alle stesse imputabili le condotte “contra legem” previste da precise norme ambientali.

Qui di seguito il link alla tabella riportante i reati ambientali 231 reati ambientali

Pertanto l’inserimento dei reati ambientali, nel corpo del decreto 231, impone all’azienda un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale, per questo la &Co Srl può essere di supporto per l’analisi dei rischi e per l’implementazione/aggiornamento del modello organizzativo.

Un’organizzazione che abbia come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 e/o Emas risulta avvantaggiata in quanto dovrebbe tenere monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo così la possibilità di incorrere in reati collegati.

Check Point

● 14 novembre 2011: internalizzazione “Organo di vigilanza”. La legge 183/2001 (“Legge stabilità 2012) prevede (mediante la diretta modifica del Dlgs 231/2001) la possibilità per le società di capitali, a partire dal 1° gennaio 2012, di attribuire al collegio sindacale (e analoghe figure) le funzioni proprie dell’”Organo di vigilanza”.

● 16 agosto 2011: in vigore la responsabilità ambientale delle imprese. Entra  in vigore il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.

 

NORME APPROFONDIMENTI
Il Dlgs 231/2001
Dlgs 8 giugno 2001 n. 231 — stralcio(Responsabilità amministrativa per i danni all’ambiente — Stralcio) Responsabilità amministrativa organizzazioni collettive, il meccanismo del Dlgs 231/2001Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche
I provvedimenti collegati
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152(cd. “Codice ambientale”) Dlgs 152/2006, una visione d’insiemeAcque, cosa prevede il Dlgs 152/2006“Rifiuti”, definizione e confini ex Dlgs 152/2006Inquinamento atmosferico, cosa prevede il Dlgs 152/2006 
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202(Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) Inquinamento provocato dalle navi, le sanzioni tra disciplina europea e nazionale
Codice Penale — Stralcioarticolo 727-bis (Specie animali e vegetali protette)articolo 733-ter (Habitat) Reati ambientali ed estensione della responsabilità alle persone giuridiche
Legge 28 dicembre 1993 n. 549(Tutela dell’ozono stratosferico)
Legge 7 febbraio 1992, n. 150(Reati relativi a commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione)
Le modifiche al Dlgs 231/2001
Legge 12 novembre 2011, n. 183(Legge di stabilità 2012 — Stralcio — Sdemanlizazzazione terreni agricoli, Servizi locali e responsabilità amministrativa delle società ex Dlgs 231/2001)Dlgs 7 luglio 2011, n. 121(Tutela penale dell’ambiente — Attuazione della direttiva 2008/99/Ce — Inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni per violazioni -  Attuazione della direttiva 2009/123/Ce)